Un lavoro di qualità

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Lombardia, Molise: andata e ritorno

A maggio di quest’anno mi è arrivata la richiesta di consulenza da parte di un’azienda metalmeccanica che aveva ricevuto la visita ispettiva da parte degli organi di controllo e alla quale era stata contestata la mancata revisione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi del d.lgs 81/08 e s.m.i., con violazione dell’art. 29 comma 3 del suddetto d.lgs.

Il sopralluogo negli ambienti e la valutazione delle attività lavorative hanno reso evidente che all’interno della stessa struttura operano altre società, non delimitate fisicamente e quindi operanti in un ambiente unico. Ogni azienda paga l’affi tto per lo spazio occupato e usufruisce degli spazi comuni come spogliatoi, bagni, zone di transito e parcheggi esterni. Inoltre all’interno della struttura c’è un notevole movimento di mezzi, come ad esempio i carrelli elevatori, e di persone, con evidenti rischi di interferenza. Era quindi evidente che, oltre al DVR proprio dell’azienda, dovevo valutare l’ipotesi di predisporre il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nei confronti delle altre unità produttive. La domanda che mi sono posto è stata la seguente: in questa situazione di tal fatta chi è il committente? Il problema principale che dovevo affrontare era innanzitutto capire quale fosse il fl usso produttivo all’interno della struttura. Dopo diversi giorni ho schematizzato i rapporti tra le diverse aziende (Figura 1) ed ho voluto confrontare la mia posizione con i colleghi di “Lavoro e Prevenzione”. Dopo qualche giorno ho ricevuto diverse risposte:

Risposta 1: per una risposta parto dalla lettura dell’art.26 del Testo unico sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 che cita: “Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima ……”.Ora, in questo caso non abbiamo un datore di lavoro che affi da ecc. ecc. che sarebbe quello che poi è il datore di lavoro committente. Mi sembra più utile dare forma ad un unico strumento condiviso da tutti e 4 i datori di lavoro che contenga le interferenze e le misure di prevenzione fra tutte le 4 aziende che riporti sia le interferenze esistenti fra le 4 insieme sia quelle solo fra due o tre e nel quale tutte si dichiarano committenti.

Risposta 2: dalla sommaria esposizione, pare che ci siano 4 ditte “indipendenti” sotto il profilo economico, gestionale: non fi gurano rapporti di appalto, d’opera, di omministrazione di lavoro. Non è chiaro però, nel diagramma di fl usso, quale sia il rapporto tra la società A e la società B: perché si dice che i pezzi assemblati dalle aziende A e B vengono venduti all’azienda C e non si specifi ca quale sia il rapporto tra l’azienda A e l’azienda B ?

Ipotizzo alcuni scenari:

A) le aziende sono totalmente indipendenti dal punto di vista gestionale ed economico Ci troviamo di fronte al caso di quattro datori di lavoro che elaborano ciascuno il suo DVR: in esso sarà preso in considerazione il fatto che, al di fuori dell’area dedicata alla ditta, l’attività si svolge in area occupata da altri (per analogia: azienda che ha l’insediamento in due aree diverse, divise da una strada ed opera trasferimento di merci e operai da un’area all’altra: è rischio da valutare nel DVR!)

B) La società A dà in appalto alla società B l’assemblaggio di due pezzi per vendere i prodotti (2+2 pezzi) alla società C, che la società D compra e completa. In tal caso avremo un DUVRI (società A committente!), un DVR (società B appaltatrice), un DVR (società C datore di lavoro) un DVR (società D datore di lavoro). Se si chiariscono i rapporti commerciali, emerge l’eventuale appalto. Se non c’è appalto, non c’è committente e non c’è DUVRI.

3) Risposta 3

Secondo me il DUVRI e in generale l’art. 26 non è applicabile perché mi sembra di capire che non ci sia un Committente che affida un lavoro ad un altro all’interno della PROPRIA unità produttiva. Questa mi sembra la condizione preliminare che la norma pone per applicare l’art. 26: qualcuno che affidi un lavoro all’interno di un’unità produttiva. Siccome ognuno svolgerebbe la propria attività autonomamente, e non c’è un soggetto con compiti di “regia”, credo che ognuno abbia l’obbligo di redigere il proprio DVR. All’interno dello stesso sarà necessario: - individuare i rischi da interferenze tra attività contigue (che possono utilizzare attrezzature e spazi comuni); - misure di prevenzione e protezione relative a quei rischi da interferenze, individuate in accordo tra i 4 datori di lavoro (es. defi nizione di spazi di lavori riservati per una singola azienda, procedure di lavoro comuni firmate dai Datori di Lavoro per uso di spazi comuni, procedure di emergenza condivise, ecc.).

Dai contributi ricevuti e dalle evidenze viste sul campo ho tratto le seguenti considerazioni:

a) anche se non c’è un vero e proprio contratto di appalto, di fatto c’è l’affi damento da parte della società C di forniture di componenti alle società A e B, e di servizi quali immagazzinamento e vendita alla società D, secondo le nuove disposizioni previste dall’art. 26 del decreto correttivo 106/09;

b) le suddette operazioni di forniture e servizi vengono svolte dalle società A, B, D con mezzi propri sia all’esterno che all’interno della zona presa in affitto dalla società C.Per queste ragioni ho provveduto innanzitutto a confrontare questa ipotesi con gli organi di controllo che hanno svolto la visita ispettiva e in seguito ho predisposto il DVR della società C e tre DUVRI, uno per ogni restante società (A, B, D). Il risultato finale è stato che alla successiva visita ispettiva la società C aveva ottemperato alla prescrizione indicata precedentemente. Per concludere ritengo opportuno indicare alcuni punti che mi hanno portato alla risoluzione del problema:

1. l’osservare l’ambiente di lavoro e le attività lavorative svolte mi ha permesso di descrivere in maniera accurata il processo produttivo;

2. le osservazioni e i suggerimenti dei colleghi di “Lavoro e Prevenzione” mi hanno permesso di perfezionare gli elementi da prendere in considerazione per le successive valutazioni e ipotesi di lavoro;

3. il confronto con gli organi di controllo ha messo in evidenza che non esistono solo le azioni punitive come le sanzioni, ma anche quelle costruttive che nel tempo porteranno le aziende a considerare le norme sulla sicurezza non sterili adempimenti burocratici, ma una ricchezza e una risorsa per tutti i protagonisti dell’ambiente di lavoro.

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Lorenzo Torosantucci
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Associazione Culturale per il Lavoro e la Prevenzione